L’esecuzione dell’estradizione è, altresì, sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o deve scontare una pena per reati commessi antecedentemente o successivamente a quello oggetto dell’estradizione (art. 709 c.p.p.). La procedura di estradizione estera è disciplinata dal pertinente diritto interno. A di